Intervengono congiuntamente dopo la pubblicazione da parte della Regione Calabria
Con l’approvazione del Calendario Venatorio per la stagione
2023-2024 si risponde alle tante incertezze che ogni anno sorgono su questa
complessa materia, a cui ora si aggiungono quelle derivanti dalla comparsa della
peste suina africana (PSA)
Dopo
quasi due mesi dalla presentazione della proposta tecnica congiunta dalle
Associazioni Venatorie riconosciute regionali, (Federcaccia, Anlc, Enalcaccia,
Arcicaccia, Anuu, Italcaccia, Eps), consolidata da atti e dati
tecnico-scientifici e giuridici, predisposti dalla Regione Calabria con i
contributi particolari dell'Ufficio Studi e Ricerche di Federcaccia e dalle
riunioni della Consulta Faunistico-Venatoria, finalmente la Giunta Regionale ha
approvato il Calendario venatorio 2023-2024.
In sintesi, sono previste 6 giornate di preapertura, fissate
nei giorni 2, 3, 9, 10, 13 e 14 settembre, che vedranno consentite nelle prime
due (2 e 3 settembre) il prelievo di tortora, colombaccio e gazza e la
possibilità dell'utilizzo dei cani da riporto. Nelle successive due (9 e 10
settembre) colombaccio e gazza, mentre nelle ultime due giornate (13 e 14
settembre) saranno cacciabili sempre colombaccio e la gazza, oltre alla quaglia,
con l’ausilio del cane da ferma, da cerca e da riporto.
È invariata la data di apertura generale alla terza domenica
di settembre (17 settembre) con chiusura al 31 gennaio per anatidi, rallidi e
volpe.
Mantenute inalterate le date di prelievo dei turdidi, con
apertura 1° ottobre e chiusura 31 gennaio, mentre per la beccaccia il periodo
va dall’8 ottobre al 31 gennaio, grazie al contributo dei dati scientifici
raccolti con la telemetria satellitare con progetti FIdC e da pubblicazioni
scientifiche.
Mantenute le date 1°
ottobre - 31 dicembre per il prelievo dell’allodola e dal 17 settembre al 31
dicembre per il merlo; dal 17 settembre al 30 novembre è il periodo di prelievo
del fagiano e (oltre alla preapertura) il colombaccio e la gazza saranno cacciabili
continuativamente dal 17 settembre al 14 gennaio.
Mantenuta la
possibilità di prelievo esclusivamente della cornacchia grigia e della ghiandaia
nella prima decade di febbraio.
Come consolidato dalla
recente giurisprudenza, per queste ultime specie e per quelle inserite in
preapertura, le date di apertura/chiusura devono essere purtroppo
obbligatoriamente adeguate alle ultime sentenze della Corte Costituzionale
sull’applicazione rigorosa dell’arco temporale massimo previsto dalla L. n.
157/92.
La caccia alla lepre sarà
consentita dal 17 settembre al 17 dicembre.
Per la specie cinghiale resta inalterato il periodo 1°
ottobre - 31 dicembre. Questo in attesa che il Parlamento accolga la richiesta di
associazioni, mondo agricolo ed anche espressioni della comunità scientifica, tesa
a modificare la L. n. 157/92, estendendo l’arco temporale di caccia oltre gli
attuali tre mesi. Pertanto la caccia in braccata potrà essere svolta dal 1°
ottobre al 31 dicembre.
Si ricorda che per quanto riguarda le zone soggette a
restrizioni per la PSA il Calendario venatorio soggiace alla prevalente normativa
europea e all’attuale conseguente Ordinanza n. 2, del 20 aprile 2023 del
Commissario Straordinario nazionale alla Peste Suina Africana, che purtroppo dispone
il divieto di caccia al cinghiale (in qualsiasi forma) su tale territorio. Pertanto,
allo stato delle conoscenze e in attesa di una preannunciata nuova Ordinanza
commissariale, nel territorio metropolitano di Reggio Calabria la caccia al
cinghiale, anche in braccata, è consentita nella sola “zona di sorveglianza” (restrizione
I) della PSA.
Mentre si ribadisce la
necessità che nelle zone soggette a restrizioni II e III si avvii quanto prima l’attività
di “depopolamento” del cinghiale (attività tecnica di controllo e non di tipo venatorio,
quindi non inserita nel calendario), si riafferma che ciò avvenga con il
supporto delle squadre di caccia al cinghiale con minibattuta o “girata” di
otto cacciatori e un massimo di tre cani. Contestualmente si sollecita la
Regione Calabria all’adozione delle misure previste, sia nel recentissimo Piano
di azione per il contrasto della PSA, sia dall’altrettanto recente Piano
Nazionale, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, per realizzare un appropriato
controllo della specie sull’intero territorio regionale.
È importante
sottolineare che nelle zone soggette a restrizioni sarà comunque possibile
effettuare tutte le altre forme di caccia, pur con gli accorgimenti previsti
dall’Ordinanza 2/2023, sia individuali che collettive, in questo caso, con
le limitazioni di un massimo tre cacciatori e l’uso massimo di tre cani
complessivi.
Per quanto riguarda
l’addestramento e allenamento dei cani questo è consentito già dalla
pubblicazione del Calendario venatorio fino al 10 settembre, eccezion fatta,
come è ovvio, per le giornate di preapertura sopra indicate.
Diamo atto e
ringraziamo l’Assessore Gallo, il Dipartimento e l’Ufficio Caccia del lavoro
svolto e di aver accolto buona parte delle proposte unitarie delle AA.VV. per
quanto riguarda le specie e i tempi di caccia.
In
riferimento al Decreto VIncA, che ha effetto sulle Aree della Rete Natura 2000,
sebbene lo si ritenga insoddisfacente, si registra che alcune aree tornano tra
quelle dove si potrà esercitare l’attività venatoria: 1nella provincia di
Cosenza (Fiumara Trionto) e 3 nella provincia di Crotone (Fiume Lese, Monte
Fuscaldo e Murge di Strongoli). Riteniamo che permane priva di giustificazione
la circostanza che ben 15 ZSC sul territorio regionale restino inibite
all’attività venatoria: 5 in provincia di Cosenza, 2 in provincia di Crotone, 1
in provincia di Vibo, 5 in provincia di Reggio Calabria.
Ricordiamo
inoltre che in provincia di Catanzaro restano inibiti i Laghi La Vota, che
permangono in stato di inquinamento. Peraltro nell’attuale momento ciò appare
ingiustificato in quanto questa stagione vige il divieto dell’uso del piombo nelle
zone umide e non si vedono azioni volte al risanamento del sito come dovuto e
necessario. In questo, come in altri casi, si registra una grande prontezza nel
vietare la caccia, ma purtroppo nessuna azione significativa per il ripristino
degli habitat alterati e per il risanamento ambientale.
Il
divieto assoluto di caccia in queste 15 aree ZSC non trova giustificazione,
considerando che tali zone sono designate ai sensi della Direttiva Habitat, che
non riguarda la tutela degli uccelli, ma di determinati habitat. Inoltre,
non sono riportate nelle motivazioni le presunte influenze negative dell’attività
venatoria sugli habitat o sulle specie animali diverse dagli uccelli.
Anche l’analisi dell’elenco delle ZSC inibite alla caccia non riporta elementi
tecnici che supportino il divieto di caccia imposto, mentre si considera del
tutto singolare la prescrizione di divieto di caccia alla tortora nelle aree
Rete Natura 2000, considerato che rispetto all’anno scorso è vigente il Piano nazionale
di gestione, con la sola prescrizione della riduzione del prelievo e nessuna
menzione di limitazioni da imporre nei siti Natura 2000.
Tale
complessivo approccio non può che definirsi ideologico nei confronti dell’attività
venatoria e di fatto impedirà a molti cacciatori di esercitare la propria
passione in alcuni territori da sempre conosciuti e frequentati.
Al netto delle considerazioni critiche sulla
VIncA, si reputa quello deliberato un calendario sostanzialmente equilibrato,
che in linea generale risponde alle attese e che soprattutto ha tenuto conto
dei risultati scaturiti dai tavoli di confronto e concertazione – chiosa la
nota.