Reggina, ecco le motivazioni della sentenza TAR

Autore Redazione Web | lun, 07 ago 2023 15:44 | Reggina Tar Serie-B

Alla base della decisione, gli adempimenti sono stati effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023.

"Gli adempimenti effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale”. Alla luce di tali rilievi, risultano infondati i motivi di impugnazione dal numero 1 al numero 8 (fatta eccezione per il motivo nr. 7, di cui al prosieguo), nonché le doglianze relative all’asserita violazione degli articoli 49, 56, 101 TFUE e 2 l. n. 287 del 1990, che si appalesano, per quanto sopra, sprovviste di fondamento logico-giuridico".

Questa, in estrema sintesi, la motivazione alla base della sentenza con la quale il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della Reggina. "Ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023 - si legge ancora nella sentenza -, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a “elementari esigenze organizzative”, che non dimostrano l’esistenza di un impedimento effettivo".

in allegato, il documento.

Scarica documento

Aggiornamenti e notizie