Nei prossimi giorni verranno depositate le motivazioni
Il Tar respinge il ricorso della società Amaranto. Di seguito il
dispositivo della sentenza integrale:
sul ricorso numero di registro generale 10576 del 2023, proposto
da
Società Reggina 1914 s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico
Lubrano, Donato Patera, Paolo Rodella, Fabio Cintioli, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico
Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo
Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio
Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Collegio Garanzia Sport Presso il C.O.N.I., COVISOC, non
costituiti in giudizio;
nei confronti
Brescia Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani,
Giacomo Fenoglio, Federico Fossanova, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in
Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
A.C. Perugia Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lega Nazionale Serie B, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Ascoli Calcio 1898 Fc Spa, Bari Calcio Spa, Us Catanzaro 1929
S.r.l., As Cittadella S.r.l., Como 1907 S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Us
Cremonese Spa, Feralpisalò S.r.l., Modena Fc 2018 S.r.l., Palermo Fc Spa, Parma
Calcio 1913 S.r.l., Pisa Sporting Club S.r.l., Reggiana 1919 S.r.l., Uc Sampdoria
Spa, Spezia Calcio S.r.l., Fc Sudtirol S.r.l., Ternana Calcio Spa, Venezia Fc
Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dagli avvocati Paola Pezzali, Gabriele Nicolella, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli,
Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Perugia, via Oberdan 50;
Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele
Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 22;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione
Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche,
n. 64 del 20 luglio 2023, che ha respinto il ricorso proposto dalla Società
Reggina per la riammissione in Serie B;
nonché di tutti gli atti, presupposti e conseguenti, ad esso
comunque connessi e, in particolare, della delibera pubblicata il 7 luglio 2023
del Consiglio Federale della FIGC di cui al CU n. 8/A che - sulla base del
parere della CO.VI.SO.C., Commissione Vigilanza Società di Calcio (Covisoc@pec.figc.it)
6 luglio 2023, prot. n. 1594/2023 (anche esso oggetto della presente
impugnazione), ha respinto il ricorso della Reggina 1914 S.r.l. ed ha deciso di
non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con
conseguente non ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024;
nonché della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484/2023, con la
quale la COVISOC, con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale
2023-2024, ha rilevato a carico della Società ricorrente “il mancato rispetto
di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per
l''''ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato
di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66/A
del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn.
141/A del 14 marzo 2023 e 169/A del 21 aprile 2023”; nonché di ogni ulteriore
atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, a
titolo meramente tuzioristico, ove occorra, del richiamato Comunicato Ufficiale
n. 169/A;
nonchè per il riconoscimento del titolo/diritto
della Società Reggina al rilascio della Licenza Nazionale ed
all’ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024;
con richiesta di abbreviazione dei termini;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Brescia
Calcio s.p.a. il 27/7/2023:
per la reiezione della domanda cautelare (tanto in sede
monocratica quanto in sede collegiale), e per la declaratoria di
inammissibilità e per la reiezione del ricorso indicato in epigrafe, anche in
accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in via incidentale e
riconvenzionale.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti il ricorso incidentale e gli atti di intervento ad
opponendum indicati in epigrafe;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Brescia Calcio
s.p.a., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dell’A.C. Perugia Calcio
s.r.l., del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Lega Nazionale
Serie B;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 5 – quaterdecies del D.L. 31 ottobre, conv. dalla
L. 30 dicembre 2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 agosto 2023 il dott.
Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
Spese compensate;
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2
agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario