La grande novità del bando delle nuove concessioni ha portato una ventata di rinnovamento ma anche polemiche e critiche
C’è fermento nel mondo del gambling, il settore del gioco pubblico e legale. La grande novità del bando delle nuove concessioni ha portato una ventata di rinnovamento ma anche polemiche e critiche, nonché una serie di interrogativi che fino a questo momento non avevano trovato risposta.
A fare chiarezza, allora, ci ha pensato direttamente l’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che di recente ha pubblicato un documento con delle FAQ per rispondere ai numerosi dubbi emersi in vista del prossimo bando di gara per l’affidamento in concessione del gioco a distanza, previsto dal decreto legislativo del 25 marzo 2024. Il testo, atteso da operatori e addetti ai lavori, offre importanti chiarimenti su temi tecnici e normativi che rischiavano di generare incertezze nell’intero comparto.
A cominciare da uno dei punti più dibattuti da esperti e addetti ai lavori: la titolarità del sito web attraverso cui verrà erogato il servizio di gioco online. L’ADM ha ribadito con fermezza che la proprietà del dominio deve essere intestata esclusivamente al concessionario della licenza, anche se viene comunque contemplata la possibilità di sviluppare il sito tramite soggetti terzi, a condizione che la proprietà resti chiaramente riconoscibile. Il portale, insomma, dovrà sempre e comunque riportare marchi, loghi e contenuti appartenenti al concessionario. Non è dunque ammesso il solo utilizzo in licenza d’uso di piattaforme già esistenti se non pienamente riconducibili al titolare della concessione.
Altro nodo che bisognava sciogliere era quello sulla solidità patrimoniale dei candidati, in particolare per le società con sede fuori dall’Unione Europea. Queste potranno dimostrare la propria affidabilità economica presentando bilanci, anche non ancora approvati, purché relativi all’anno in corso e corredati della nota integrativa. Le realtà con modelli organizzativi differenti potranno invece presentare una dichiarazione attestante gli indici patrimoniali richiesti, offrendo così una maggiore flessibilità nelle modalità di partecipazione al bando. Una parte del documento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è destinata poi agli investimenti funzionali all’adeguamento tecnologico. L’ADM ha chiarito che anche le spese sostenute prima dell’avvio ufficiale della concessione potranno essere considerate valide, a patto che producano effetti concreti durante il periodo di validità della stessa e siano strettamente collegate agli obblighi tecnici richiesti. Una misura che ha come obiettivo quello di premiare chi ha già iniziato a strutturare i propri sistemi in vista dell’adeguamento normativo.
L’ultima questione rimasta fumosa, e quindi anche molto controversa, era quella relativa al Domicilio Digitale. Molti operatori dello Spazio Economico Europeo avevano sollevato perplessità circa l’obbligo di possedere un indirizzo di recapito elettronico certificato qualificato. L’ADM ha specificato che, in via transitoria, sarà possibile utilizzare l’indirizzo PEC del legale rappresentante, sempre purché in possesso di codice fiscale italiano e uno strumento di riconoscimento digitale, come può essere una firma digitale, lo SPID o la CIE, accompagnato da una dichiarazione che ne attesti l’utilizzo temporaneo come domicilio digitale del candidato.
Risposte, chiarezza, soluzioni. Un’apertura importante che punta a favorire la partecipazione al bando, la cui pubblicazione ufficiale è ormai imminente. In attesa di altra chiarezza dal punto di vista normativo.