Donazione o testamento: quale scegliere per sostenere le organizzazioni senza scopo di lucro

Autore Redazione Web | gio, 20 feb 2025 05:05 | Testamento Lascititestamentari

Nel momento in cui si decide di sostenere l’operato di una onlus, è normale chiedersi se sia meglio ricorrere a una donazione o a un lascito testamentario


Nel momento in cui si decide di sostenere l’operato di una onlus attraverso la cessione di somme di denaro, immobili o beni di valore, è normale chiedersi se sia meglio ricorrere a una donazione o a un lascito testamentario. Sebbene le due alternative permettano, alla fin fine, di offrire il medesimo tipo di supporto all’organizzazione senza scopo di lucro, dandole la possibilità di portare avanti importanti progetti, le differenze che le caratterizzano si adattano meglio a ben definite situazioni e circostanze.

In questo breve articolo andremo a scoprire come scegliere tra donazione o testamento e cercheremo di capire come procedere per evitare errori.

Donazione o testamento: quali aspetti considerare

Per scegliere l’alternativa giusta tra donazione e testamento è necessario stabilire, innanzitutto, se si desidera far entrare la onlus in possesso del bene o della somma di denaro nell’immediato, dunque quando si è ancora in vita, o dopo la propria morte. Mentre nel primo caso sarà necessario ricorrere a una donazione, nel secondo si potrà inserire un lascito nel testamento.

Sebbene questa considerazione risulti la più importante e decisiva, vi sono altri aspetti che potrebbero spingere a optare per l’una o per l’altra delle due alternative. In particolare, se:

-  si desidera trovare una soluzione quanto più possibile economica e che non richieda l’intervento di un notaio, si può optare per il lascito effettuato tramite testamento olografo;

-  si preferisce sostenere la onlus con somme di denaro periodiche ed eventualmente continuative, è possibile orientarsi verso le piccole donazioni libere, mensili o annuali oppure, in alternativa, stipulare una polizza sulla vita indicando, quale beneficiario, l’ente senza scopo di lucro.

Piccole donazioni continuative

Le donazioni periodiche permettono di dare alle onlus un sostegno continuativo e duraturo anche attraverso versamenti di modesta entità. In genere, questa tipologia di donazione prevede l’addebito diretto sul conto corrente o sulla carta di credito, ma si può anche decidere di effettuare versamenti liberi ogni volta che se ne ha la possibilità.

Visitando il sito della onlus scelta è in genere possibile trovare tutti i riferimenti e le informazioni necessarie per effettuare la donazione tramite bonifico, assegno, carta di credito o direttamente online.

Le grandi donazioni

Mentre le piccole donazioni possono essere effettuate liberamente e ogni qualvolta lo si desidera, le grandi donazioni richiedono qualche accorgimento in più. In questo caso, infatti, è necessario effettuare la cessione del bene attraverso un atto notarile che deve essere firmato, alla presenza di due testimoni, da entrambe le parti, ossia dal donatore e dal ricevente.

È importante ricordare che questo tipo di donazione deve essere effettuata tenendo conto della quota di legittima spettante, dopo la morte del donatore, agli eredi. Laddove il bene o la somma di denaro donata superasse la quota disponibile, gli eredi legittimi potrebbero ricorrere a vie legali per rientrarne in possesso.

I lasciti testamentari

I lasciti testamentari sono molto simili alle donazioni, ma, a differenza di queste, permettono agli enti di entrare in possesso dei beni a loro destinati dopo la morte del benefattore. Quest’ultimo può disporre, in qualsiasi momento, un lascito e, allo stesso modo, può cambiare idea e modificare le disposizioni testamentarie quando vuole, semplicemente redigendo un nuovo testamento e includendo in esso una clausola che revochi quello precedente.

Effettuare un lascito solidale è molto facile, in quanto non si deve fare altro che inserirlo nel testamento, il quale può essere sia pubblico, ossia redatto da un notaio in presenza di due testimoni, sia olografo. In questo secondo caso, il testatore non deve fare altro che prendere carta e penna e scrivere a mano le proprie volontà, indicando la denominazione e il codice fiscale della onlus, nonché il bene o i beni oggetto del lascito.

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