La nota congiunta per rispondere alle tante domande dei cittadini
A seguito di numerose segnalazioni pervenute agli Uffici,
la Direzione Tributaria della sede Uppi di Reggio Calabria, in interlocuzione
con la Camera Tributaria di Reggio Calabria, in persona del suo presidente,
Avv. Antonino Quattrone, comunicano quanto segue:
In merito alla definizione agevolata promossa dal Comune di
Reggio Calabria si chiarisce come in termine per l’avanzamento della richiesta
di avvio della procedura di definizione. Si rappresenta la necessità di operare
una proroga almeno sino al 30 ottobre 2023.
Ancora, in conseguenza di numerosi dubbi interpretativi degli
atti amministrativi inerenti la procedura di accesso alla rottamazione avanzati
da cittadini si effettuano i seguenti chiarimenti.
In primo luogo si segnala all’utenza come la categoria di
carichi pendenti (cartelle riguardanti debiti per mancato versamento di
tributi, acqua e per le sanzioni) risultanti dalla richiesta dell’estratto debitorio
è limitata ai soli carichi che l’Ente ritiene rottamabili. Ai fini della definizione agevolata dei
carichi riscossi coattivamente in via diretta da parte del Comune, il debito
deve risultare da:
Un’ingiunzione fiscale di pagamento emessa entro il 30 giugno
2022;
Un avviso di accertamento divenuto esecutivo entro il 30
giugno 2022.
Il medesimo estratto debitorio, dunque, non riguarda la
complessiva posizione debitoria dell’utente, che può ricomprendere anche
ulteriori debiti non presenti nell’estratto richiesto.
Pertanto si consiglia al cittadino che vuole conoscere
integralmente la propria posizione debitoria complessiva con l’Ente di
presentare apposita istanza di accesso agli atti in cui si richiede
esplicitamente copia dell’estratto della propria posizione debitoria.
In secondo luogo si rappresenta come l’accesso alla
piattaforma sia ad oggi effettuabile con SPID, mentre invece non risulta
funzionante l’accesso effettuato mediante Carta di Identità Elettronica (CIE).
Ancora, con riferimento alla classe di debiti rottamabili si
segnala come, tra gli altri, siano certamente ricompresi nella rottamazione
taluni debiti maturati dopo il 2014 e precisamente:
- la Tari del 2015;
- la Tari del 2016;
- nonché tutte le ipotesi di contestazione per omessa o
infedele dichiarazione relative al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 ed
il mese di aprile 2022.
Restano inoltre fuori dalla rottamazione tutti gli avvisi notificati e relativi all’anno in corso - chiosa la nota a firma di Uppi - Avv. Giovanni Violi e Camera Tributaria di Reggio Calabria - Avv. Antonino Quattrone