La nota esplicativa della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Nell’ambito
degli elementi retributivi maturati, in costanza del rapporto di lavoro dal
dipendente deceduto, il legislatore opera una distinzione, tenendo separate le
indennità di fine rapporto da ogni altro elemento maturato e non corrisposto. Infatti,
secondo l’art.2122 del cc, il Tfr (maturato e non percepito dal dipendente
deceduto) e l’importo pari all’indennità sostitutiva del preavviso, dovranno
essere corrisposti dal datore agli aventi diritto (coniuge, figli, parenti
entro il 3° ed affini entro il 2°, se viventi a carico del prestatore di
lavoro) rispettando l’accordo raggiunto dagli stessi (aventi diritto) o,
qualora manchi l’accordo, “rispettando il bisogno di ciascuno” (a discrezione
del datore). Ove manchino gli aventi diritto le stesse indennità dovranno
essere corrisposte: nel rispetto della successione legittima (artt. 565 ss.
c.c.) o alle persone espressamente indicate dal defunto nel proprio testamento
come beneficiarie di queste indennità. Se tra gli aventi diritto vi sono dei
minori d’età è indispensabile l’intervento del giudice tutelare, anche in
presenza del genitore superstite, in quanto potrebbero sussistere dei conflitti
di interesse tra genitore e figli. Ogni altro emolumento, diverso dal Tfr e
dall’indennità sostitutiva del preavviso, maturato dal lavoratore defunto e non
percepito dallo stesso (quali ad esempio la retribuzione dell’ultimo periodo di
paga non concluso, i ratei di mensilità aggiuntive, le indennità per ferie e
permessi maturati e non goduti, ecc.), dovrà essere cumulato nell’asse
ereditario ed essere conseguentemente corrisposto agli eredi (testamentari)
nella misura a ciascuno spettante. Duplice e diverso, conseguentemente, è anche
il trattamento fiscale riservato a questi importi. I redditi da lavoro
dipendente maturati dal de cuius sono assoggettati a tassazione
ordinaria per gli emolumenti retributivi correnti e a tassazione separata per gli
emolumenti arretrati e l’indennità sostitutiva del preavviso. Il datore, individuati
gli aventi diritto ai quali corrispondere il Tfr e gli eredi ai quali
corrispondere - per successione - ogni altro emolumento e definiti in apposita
busta paga (intestata al dipendente ceduto) gli importi lordi e le ritenute per
Tfr e indennità del mancato preavviso e per ogni altro emolumento, provvede a
dare a ciascuno la percentuale spettante del netto che ne risulta,
unitariamente a copia del prospetto paga. Tutte le info dai Consulenti del
lavoro.