La nota informativa della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Per i lavoratori addetti
ai servizi domestici, la collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal
datore di lavoro nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente, la collocazione
è concordata fra le parti. La durata
normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e, comunque, con
un massimo di: 10
ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali (per i
lavoratori conviventi); 8 ore
giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite
su 5 giorni oppure su 6 giorni (per i lavoratori non conviventi). Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo
di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo
orario giornaliero non sia interamente collocato tra le 6.00 e le 14.00, o tra
le 14.00 e le 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle
ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È
consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non
lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. Il riposo settimanale,
per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la
domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro
giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore
presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle
che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero. Relativamente ai lavoratori conviventi,
qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale,
esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del
40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa
settimana. È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le
6.00, ed è compensato: se ordinario, con la maggiorazione del 20% della
retribuzione globale di fatto oraria; se straordinario, in quanto prestato
oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione del 50%. Lo
straordinario è compensato con la maggiorazione del: 25%, se prestato dalle
6.00 alle 22.00; 50%, se prestato dalle 22.00 alle 6.00; 60%, in una delle
festività o di domenica. Tutte le informazioni sul lavoro domestico sono
reperibili presso i Consulenti del lavoro.