I chiarimenti in merito della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro i
datori di lavoro devono conservare il posto ai lavoratori per il periodo
stabilito dai contratti di lavoro. Questi ultimi, a volte, prevedono anche la
possibilità di prolungare tale periodo a richiesta del lavoratore. Durante il
periodo di proroga non è però dovuto, di norma, alcun trattamento economico.
Superati i termini per la conservazione del
posto, il datore, se risolve il rapporto, è tenuto a corrispondere al
lavoratore interessato il completo trattamento previsto per il caso di licenziamento,
compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. Se la prosecuzione della
malattia oltre i termini di conservazione del posto non permette al lavoratore
di riprendere servizio, il lavoratore medesimo può risolvere il rapporto di
lavoro con diritto unicamente al Tfr. Se ciò non avviene ed il datore non
procede al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso. Non sono computabili, agli effetti della
durata prevista da leggi, regolamenti o contratti collettivi in ordine al
trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia
determinata da gravidanza, o da puerperio. L’assenza per malattia,
limitatamente ai periodi di conservazione obbligatoria del posto, non
interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio e ciò a tutti gli effetti
(scatti di anzianità, trattamento di fine rapporto, ferie, festività, gratifica
natalizia, ecc.). Nel caso la malattia insorga durante il periodo di prova, il
datore ha la facoltà di sciogliere in qualsiasi momento il rapporto. Al lavoratore assente per malattia non può essere
comunicato il preavviso di licenziamento. Se il lavoratore preavvisato di
licenziamento si assenta per malattia, il decorso del preavviso resta sospeso e
riprenderà al rientro in servizio del lavoratore. La sospensione del
decorso del periodo feriale in caso di malattia insorta durante lo stesso, non
è assoluto, ma tollera, talune eccezioni per l’individuazione delle quali
occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di
volta in volta considerate, al fine di accertare l’incompatibilità della
malattia con la salvaguardia dell’essenziale funzione di riposo, recupero delle
energie psico-fisiche e ricreazione propria delle ferie. Si tratta di accertare, di volta in volta, in relazione alla
specifica situazione del lavoratore, se lo stato di malattia possa essere
ritenuto incompatibile con la funzione propria del periodo feriale. Per
approfondimenti è possibile consultare la Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro